Premafin: Avviso ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/1999

Corporate: Financial
Venerdì, 11 Marzo, 2011

Con riferimento all’accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2010, come successivamente modificato in data 22 novembre 2010 (l’“Accordo”), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998, tra Canoe Securities S.A., Hike Securities S.A., Limbo Invest S.A., Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A., Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A., i Signori Giulia Maria Ligresti, Jonella Francesca Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, Salvatore Ligresti e Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“Premafin”), da un lato, e Groupama S.A. (“Groupama”), dall’altro lato, si comunica che:

(i) con note n. 11016645 e n. 11016918 entrambe del 4 marzo 2011, Consob ha ritenuto sussistenti obblighi di OPA in connessione con l’acquisto da parte di Groupama di partecipazioni rilevanti in Premafin e Fondiaria-Sai S.p.A.;

(ii) successivamente a quanto sopra, le parti dell’Accordo hanno accertato il mancato verificarsi di una condizione ivi prevista e, conseguentemente, l’intervenuto scioglimento dell’Accordo stesso a decorrere dall’8 marzo 2011